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LA COMUNITA'
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LEGGE FVG 16/00
 
Regione Autonoma Friuli Venezia - Giulia
Legge Regionale 16 agosto 2000, n. 016


Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze e del patrimonio storico, artistico e culturale di origine italiana nell'Istria, nel Quarnero  e  nella  Dalmazia e  altre  iniziative  di collaborazione transfrontaliera e transnazionale.

Articolo 1 - Finalita'

  1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in accordo con gli organi istituzionali locali, allo scopo di salvaguardare il patrimonio  storico, artistico e culturale di  origine italiana nell'Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia promuove o realizza, direttamente o con il concorso di enti, istituti ed organismi pubblici o privati della regione Friuli-Venezia Giulia, dell'Istria, del Quarnero e della Dalmazia, le iniziative di cui alla presente legge.
  2. La Regione promuove, inoltre, con il coinvolgimento degli organi competenti dello Stato e di enti e istituzioni a carattere nazionale, interventi per la valorizzazione della cultura italiana nell'Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia.

Articolo 2 - Iniziative in favore del patrimonio storico, artistico e culturale

  1. Le iniziative in favore del patrimonio storico, artistico e culturale di origine italiana nell'Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia riguardano:
    a) l'elaborazione di studi, indagini e ricerche;
    b) l'organizzazione di seminari e convegni sui temi inerenti le finalita' della presente legge, nonche' su quelli riguardanti la pacifica convivenza fra le comunita' etniche autoctone;
    c) gli interventi per la tutela, il recupero e la valorizzazione del predetto patrimonio.

Articolo 3 - Corsi di formazione, cantieri scuola e altre iniziative

  1. Le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono attuate nell'ambito e secondo le modalita' previste dalla legge regionale 21 luglio 1978, n. 79. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle attivita' culturali.
  2. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), la Regione puo' avvalersi del Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli-Venezia Giulia promuovendo l'organizzazione di corsi di  formazione e di cantieri-scuola, nel quadro degli obiettivi individuati dalla legge regionale 21 luglio 1971, n.  27 e successive modificazioni e integrazioni. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dei beni culturali. 

Articolo 4 - Partecipazione a stage formativi

  1. La Regione, al fine di favorire l'accesso ai programmi comunitari di cooperazione transfrontaliera e transnazionale da realizzare nelle aree dell'Istria, del Quarnero e della Dalmazia in cui e' storicamente presente la minoranza italiana, e' autorizzata ad organizzare periodi di stage formativo presso il Servizio autonomo per i  rapporti internazionali. 

Articolo 5 - Borse di studio

  1. La Regione assegna all'Universita' degli studi di Trieste delle somme per l'istituzione di borse di studio a favore di studenti residenti in Istria, nel Quarnero e in Dalmazia che intendono conseguire il diploma di laurea in Scienze e tecniche dell'interculturalita'.
  2. Ulteriori somme sono assegnate all'Universita' degli studi di Udine per l'istituzione, con le stesse finalita', di borse di studio per il conseguimento del diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali.
  3. Le modalita' di erogazione delle borse di studio sono stabilite con apposito regolamento delle Universita'. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca.

Articolo 6 - Gemellaggi

  1. La Regione favorisce e sostiene le iniziative dei Comuni della regione che, nel quadro del consolidamento della comune identita' europea, propongono gemellaggi con enti territoriali dell'Istria, del Quarnero e della Dalmazia, in cui siano persistenti o storicamente rilevanti la cultura e la tradizione italiana, o che registrino la presenza significativa di comunita' italiana. Gli adempimenti connessi all'attuazione delle iniziative sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

Articolo 7 - Mezzi di comunicazione in lingua italiana

  1. La Regione e' autorizzata a partecipare, direttamente o indirettamente, alla proprieta' e alla gestione dei mezzi di comunicazione in lingua italiana editi in Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia.

Articolo 8 - Comitato tecnico permanente

  1. Per favorire l'attuazione della presente legge e quale supporto tecnico - operativo della Giunta regionale e' istituito il Comitato tecnico permanente.
  2. Esso e' composto:
    a) dall'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura che lo presiede o suo delegato; b) da due rappresentanti designati dagli organismi associativi, culturali, di studio e di ricerca aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia che si caratterizzano per l'approfondimento delle tematiche relative alla cultura italiana in Istria, in Quarnero e in Dalmazia e da un esperto designato dall'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura;
    c) da un rappresentante designato dagli organismi associativi aventi le medesime finalita' di quelli di cui alla lettera b) con sede in Istria, in Quarnero e in Dalmazia;
    d) da un rappresentante designato dall'Unione Italiana, quale organo rappresentativo della minoranza italiana, esperto nelle materie di cui alla presente legge.
  3. I rappresentanti di cui alle lettere b), c) e d) vengono scelti dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'istruzione e alla cultura tra le persone designate dagli organismi anzidetti.
  4. Il Comitato e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
  5. I componenti di cui al comma 2, lettere b), c) e d) godono del trattamento previsto dall'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.

Articolo 9 - Funzioni del Comitato tecnico permanente

  1. Il Comitato tecnico permanente ha i seguenti compiti:
    a) propone alla Giunta regionale il programma delle iniziative di cui all'articolo 2 da realizzare nell'anno seguente, entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base anche delle indicazioni formulate dagli organismi associativi, culturali, di studio e di ricerca della regione Friuli - Venezia Giulia, dell'Istria, del Quarnero e della Dalmazia;
    b) collabora con la Giunta regionale alla realizzazione dei progetti avviati direttamente dalla Regione;
    c) esprime pareri su argomenti di competenza del Comitato.  

Articolo 10 - Programma annuale degli interventi

  1. Il programma proposto dal Comitato tecnico di cui all'articolo 9 e' approvato, su proposta dell'Assessore all'istruzione e alla cultura, dalla Giunta regionale con apposita deliberazione. 

Articolo 11 - Norma finale

  1. In sede di prima applicazione della presente legge, per gli interventi previsti per l'anno successivo, il Comitato tecnico permanente predispone un programma stralcio e lo presenta alla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 

Articolo 12 - Norme finanziarie

(omissis)